Statuto dell'Associazione Italiana
degli Operatori del Metodo Grinberg
| 1. | Costituzione |
| 1.1 | Con il nome "ASSOCIAZIONE
ITALIANA DEGLI OPERATORI DEL METODO GRINBERG",
viene costituita un'associazione organizzata ai sensi degli art. 14
e ss. del Codice Civile. |
| 1.2 | L'associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e aconfessionale. |
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2. |
Scopi |
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L'associazione ha per scopi: 1. La promozione dell'esercizio corretto della professione di operatore del Metodo Grinberg. 2. La difesa degli interessi dell'associazione e dei suoi membri. 3. La promozione della formazione professionale continua dei suoi soci. 4. La garanzia della qualità del servizio degli operatori associati. 5. L'esercizio del potere disciplinare sui soci. 6. La promozione del Metodo Grinberg come metodo educativo, basato sullo sviluppo individuale della persona, sul benessere e sulla prevenzione. |
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3. |
Sede e durata |
| 3.1 | L'associazione ha sede a Milano. La sede legale può essere
trasferita in
altra città o regione solo con una delibera dell’assemblea straordinaria dei
soci, e ciò comporterà modifica dell’attuale statuto; il Comitato può
deliberare il trasferimento della sede all’interno dei confini comunali della
città ospitante la sede, senza che ciò comporti la modifica dello statuto; i
soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede. |
| 3.2 | La durata dell'Associazione è indeterminata. |
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4. |
Soci |
| 4.1. |
Possono diventare soci gli operatori del Metodo Grinberg che esercitano la professione sul territorio italiano e adempiono alle condizioni seguenti: 1. Avere il diploma internazionale di terzo livello, rilasciato dal detentore dei diritti sul Metodo Grinberg. 2. Essere indipendenti nella pratica del Metodo Grinberg. 3. Curare lo sviluppo permanente del livello professionale. 4. Far confermare la qualità del proprio lavoro e il rispetto del Codice Professionale, mediante una supervisione annuale di livello di terzo anno della formazione professionale. 5. Rispettare il Codice Professionale emanato dall'Associazione. 6. Rispettare il contratto di licenza fra il detentore dei diritti sul Metodo Grinberg o eventuale suo cessionario e l'Associazione. |
| 4.2 | I soci hanno diritto di voto e d’eleggibilità nell'Associazione. |
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5. |
Supervisioni |
| 5.1 | La supervisione annuale viene effettuata da supervisori autorizzati dall'associazione che beneficiano della licenza conferita dal detentore dei diritti sul Metodo Grinberg. La supervisione dura 2 ore e ha per oggetto i contesti seguenti: l'atteggiamento verso il cliente, il tocco, la comprensione teorica e pratica della materia secondo i manuali del corso completo su tre livelli del Metodo Grinberg protetto dai diritti d'autore, il rispetto del Codice Professionale, lo sviluppo costante del livello professionale dell’operatore. |
| 5.2 | Il supervisore deciderà se una supervisione sarà qualificata come valida presso l’associazione o da ripetere secondo il livello di acquisizione dei contesti sopra menzionati. |
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6. |
Mezzi finanziari |
| 6.1 | Il finanziamento dell'associazione viene garantito dai contributi dei soci e da eventuali donazioni. |
| 6.2 | I soci pagano un contributo annuale, il cui importo è fissato dal comitato. |
| 6.3 | Il contributo deve essere pagato al più tardi alla fine del mese di febbraio dell'anno sociale corrente. |
| 6.4 | Il socio che non paga il contributo annuale non ha diritto di voto e di eleggibilità e può essere escluso dall'associazione. |
| 6.5 | Il mancato pagamento del contributo sociale costituisce un'infrazione disciplinare. |
| 6.6 | I soci non assumono alcuna responsabilità personale per gli impegni finanziari dell'associazione che sono invece garantiti unicamente dal suo patrimonio. |
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7. |
Dimissioni - Esclusioni |
| 7.1 |
L'affiliazione termina: - immediatamente a partire dal ricevimento della lettera di dimissioni; - per esclusione; - per decesso del socio. |
| 7.2 | In caso di dimissioni o esclusione, i contributi pagati per l'anno sociale corrente non vengono rimborsati. |
| 7.3 | I soci uscenti o esclusi perdono ogni diritto al patrimonio sociale. |
| 7.4 | Il comitato può decidere in ogni momento l'esclusione con effetto immediato del socio che non rispetta gli Statuti o il Codice Professionale, il contratto di licenza, o che con il suo atteggiamento nuoce agli interessi dell'associazione e dei soci, o che ha un'incapacità permanente all'esercizio della professione. |
| 7.5 | Il socio escluso può impugnare la decisione del comitato davanti alla Commissione di Ricorso nel termine di 30 giorni a partire dall'intimazione della decisione. |
| 7.6 | La decisione della Commissione di Ricorso è definitiva. |
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8. |
Organi |
| 8.1 | Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea generale, il Comitato, il Revisore, la Commissione di ricorso, la Commissione ammissioni e controllo di qualità. |
| 8.2 | I primi membri degli organi, vengono designati dai promotori. |
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9. |
L'assemblea generale |
| 9.1 |
L'assemblea è l'organo supremo dell'associazione ed esercita le funzioni seguenti: 1. Eleggere il Comitato, i Revisori, la Commissione di ricorso, la Commissione ammissioni e controllo di qualità; 2. Approvare la relazione annuale del Comitato; 3. Approvare il bilancio e i conti annuali; 4. Prendere decisioni sulle proposte del Comitato e dei soci; 5. Decidere su tutto quello che non è di competenza di altri organi; 6. Adottare e Modificare gli statuti o sciogliere l'associazione; 7. Adottare e modificare il Codice Professionale. |
| 9.2 |
L'Assemblea Generale Ordinaria si riunisce una volta all'anno. E' convocata dal Comitato mediante l'invio dell'ordine del giorno con preavviso di almeno 30 giorni. |
| 9.3 | Assemblee Straordinarie possono essere convocate dal Comitato in caso di necessità o quando un quinto dei soci lo richieda per scritto indicandone i motivi. |
| 9.4 | Tutti i soci hanno uguale diritto di voto. |
| 9.5 | Le decisioni sono prese a maggioranza dei soci votanti; in caso di uguaglianza dei voti deciderà il voto del presidente. |
| 9.6 | Per la modifica degli Statuti, del Codice Professionale e lo scioglimento dell'associazione è necessaria la maggioranza dei 3/4 dei soci dell'associazione. |
| 9.7 | Non possono essere prese decisioni su questioni non previste dall'ordine del giorno. |
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10. |
Il Comitato |
| 10.1 | Il Comitato direttivo è composto da 5 a 7 soci, che rappresentino il più possibile la diversità delle qualifiche professionali. |
| 10.2 | I membri del comitato sono eletti per un mandato di un anno e sono rieleggibili. |
| 10.3 | Il comitato elegge il Presidente e il Segretario, per il resto si organizza in modo autonomo, nei limiti della legislazione vigente e di eventuali norme regolamentari. |
| 10.4 | Il comitato può decidere se sono presenti almeno 4 membri. |
| 10.5 | Le decisioni del comitato vengono prese a maggioranza dei votanti presenti, in caso di uguaglianza di voti, decide il voto del presidente. |
| 10.6 | In materia disciplinare le decisioni devono essere prese in presenza di almeno 5 membri del Comitato. |
| 10.7 |
Il comitato ha le competenze seguenti: 1. rappresentare l'associazione conformemente agli statuti; 2. gestire l'attività dell'associazione; 3. decidere l'ammissione di nuovi soci; 4. decidere le sanzioni disciplinari. |
| 10.8 | Il comitato può nominare delle commissioni per oggetti specifici o persone responsabili di attività specifiche. |
| 10.9 | Alla fine di ogni esercizio annuale il comitato presenta all'assemblea una relazione sull'attività svolta ed i conti annuali. |
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11. |
Revisori |
| 11.1 | Vengono nominati uno o due revisori per un mandato di un anno, rieleggibili. |
| 11.2 | I revisori verificano la contabilità ed il patrimonio dell'associazione e presentano un rapporto all'assemblea generale. |
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12. |
Commissione di ricorso |
| 12.1 | La Commissione di ricorso è composta da 3 soci, che non sono membri del comitato. I 3 membri devono praticare la professione in modo indipendente da 5 anni. |
| 12.2 | La Commissione viene nominata per il periodo di un anno e i suoi membri sono rieleggibili. |
| 12.3 | La Commissione si riunisce unicamente in caso di ricorso e decide definitivamente in seduta plenaria i ricorsi contro le decisioni disciplinari del Comitato. |
| 12.4 | La Commissione si organizza in modo autonomo. |
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13. |
Commissione ammissioni e controllo qualità |
| 13.1 | La Commissione ammissioni e controllo qualità è composta da 3 soci, fra cui almeno un insegnante con licenza. |
| 13.2 | È nominata per il periodo di un anno ed i suoi membri sono rieleggibili. |
| 13.3 |
La Commissione ha le competenze seguenti: 1. Esaminare le domande di ammissione di nuovi soci e formulare un preavviso per la decisione del Comitato; 2. Gestire i rapporti di supervisione e informare il Comitato una volta l'anno; 3. Vegliare sul rispetto del Codice Professionale e la qualità del lavoro in collaborazione con il Comitato. |
| 13.4 | La Commissione si organizza in modo autonomo. |
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14. |
Sanzioni |
Le violazioni del Codice Professionale e/o degli Statuti dell'associazione sono passibili delle sanzioni seguenti: 1. ammonimento; 2. sospensione; 3. espulsione. |
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15. |
Rappresentanza |
| L'associazione è rappresentata verso i terzi dalla firma del presidente. | |
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16. |
Scioglimento |
| 16.1 | L'associazione può decidere il suo scioglimento e la liquidazione in ogni momento. |
| 16.2 | La liquidazione è retta dalle disposizione del Codici Civile. |
| 16.3 | Se dopo la liquidazione rimane un attivo sociale, questo sarà devoluto al proseguimento dello sviluppo della professione d’operatore del Metodo Grinberg. |
I presenti statuti sono stati adottati dall'assemblea costitutiva del 31 agosto 2005.